Art. 10 — Comunicazione degli atti normativi comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome
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Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne da' comunicazione alle Camere, nonche', per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome. Il Governo, entro lo stesso termine di cui al comma 1, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria. Copia della relazione viene trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee.
Testo in vigore dal 13 maggio 1987 al 25 marzo 1989
