Art. 10 — Comunicazione degli atti normativi comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome
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Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne da' comunicazione alle Camere, nonche', per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome. ((2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria))
Testo in vigore dal 25 marzo 1989 al 22 maggio 1998
