Art. 11 — Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari
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Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi.
Testo in vigore dal 13 maggio 1987 al 2 marzo 2005
