Art. 19 — Commissione per il recepimento delle normative comunitarie
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Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13)) (( COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13))
Testo in vigore dal 4 marzo 2007 al 26 luglio 2007
