Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
Art. 18 — Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente
I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco "C" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
- a)disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;
- b)recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:
- 1)norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;
- 2)misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;
- 3)adeguate misure di vigilanza e controllo.
Testo vigente dal 13 maggio 1987
