[1]Nel caso di ricorso all'autorita' giudiziaria, da parte del contribuente, ovvero dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati delle Commissioni amministrativi, non si fara' luogo al rimborso delle imposte dirette e non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI- GORLA

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 5 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art14 · fonte del testo