Legge urbanistica

Art. 45 — Disposizioni finali

[1]((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 GIUGNO 1971, N. 291)).

[2]Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1942-XX

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - GORLA - VIDUSSONI-GRANDI-DI REVEL - BOTTAI - HOST VENTURI RICCI - PAVOLINI

[7]Visto, il Guardasigilli: GHANDI

Testo vigente dal 4 giugno 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1971

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1942 al 4 giugno 1971. 40 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi riguardo ai piani regolatori comunali ed ai regolamenti edilizi, nonche' quelle relative ai poteri del Ministero delle corporazioni in materia di impianti industrialiaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 1 GIUGNO 1971, N. 291.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art45 · fonte del testo