Art. 45 — Disposizioni finali
[1]((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 GIUGNO 1971, N. 291)).
[2]Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1942-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - GORLA - VIDUSSONI-GRANDI-DI REVEL - BOTTAI - HOST VENTURI RICCI - PAVOLINI
[7]Visto, il Guardasigilli: GHANDI
Testo vigente dal 4 giugno 1971
