Art. 3
Il Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla ripartizione dei 420 mila quintali di grano di cui al precedente articolo 1 tra le aziende utilizzatrici del territorio di Trieste, provvedera' al pagamento delle differenze di prezzo e dei conseguenti oneri di finanziamento agli assuntori del servizio di stoccaggio del grano. I fondi all'uopo occorrenti saranno messi a disposizione del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con ordini di accreditamento.
Testo vigente dal 31 luglio 1967
