Il Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla ripartizione dei 420 mila quintali di grano di cui al precedente articolo 1 tra le aziende utilizzatrici del territorio di Trieste, provvedera' al pagamento delle differenze di prezzo e dei conseguenti oneri di finanziamento agli assuntori del servizio di stoccaggio del grano. I fondi all'uopo occorrenti saranno messi a disposizione del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con ordini di accreditamento.

Testo vigente dal 31 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;590~art3 · fonte del testo