La regione Friuli-Venezia Giulia puo' far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sara' stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione. Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; sempre secondo le finalita' e con le modalita' ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.

Testo vigente dal 10 febbraio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-01-23;8~art4 · fonte su Normattiva