E' assunta a carico dello Stato fino al limite massimo di lire 700.000.000 la differenza tra i prezzi indicativi stabiliti ai sensi del Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della comunita' economica europea, maggiorati del valore relativo alle caratteristiche merceologiche del prodotto e degli aumenti mensili di prezzo, e quello di lire 5.622,525 fissato dall'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;590~art2 · fonte su Normattiva