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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare alla copertura del disavanzo delle gestioni 1966 e 1967 delle Amministrazioni stesse risultante dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con le leggi di bilancio. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio successivo al secondo anno dalla data di erogazione delle anticipazioni stesse.

Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;127~art1 · fonte del testo