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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per far fronte ai loro disavanzi di gestione per gli esercizi 1966 e 1967 sono autorizzate ad emettere obbligazioni; fino a concorrenza di una somma pari, tenuto conto. degli interessi relativi al periodo compreso fra la data dell'emissione e quella di decorrenza della prima cedola, al ricavo netto corrispondente alla parte di fabbisogno non coperta dalle eventuali anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
