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In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette. La stessa autorizzazione di cui al precedente comma puo' essere accordata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
