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Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 2 e 5 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228. L'onere relativo alle anticipazioni, alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge fara' carico, per la parte di rispettiva competenza, al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
