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Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalita' e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Testo in vigore dal 14 giugno 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-02;280~art2 · fonte del testo