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In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette.

Testo in vigore dal 14 giugno 1969 al 22 dicembre 2008

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