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Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 4 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228. L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 14 giugno 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-02;280~art5 · fonte su Normattiva