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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al disavanzo della gestione 1969, e' autorizzata, per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti di cui al primo comma dell'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, oltre che a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dei tre ultimi comma del citato articolo, ad emettere direttamente obbligazioni.

Testo in vigore dal 14 aprile 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;145~art1 · fonte del testo