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In attesa di poter procedere alla realizzazione dei mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche previsti dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, o all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario da estinguersi con il ricavo degli stessi mutui o delle stesse obbligazioni.

Testo in vigore dal 14 aprile 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;145~art4 · fonte del testo