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I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previsti dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, le obbligazioni e le aperture di credito di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, nonche' tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.
Testo in vigore dal 14 aprile 1971 al 22 dicembre 2008
