[1]Per l'anno 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale previste per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale sono maggiorate come segue: L. 1.000 nette giornaliere per i primi dirigenti; L. 1.100 nette giornaliere per i dirigenti superiori; L. 1.300 nette giornaliere per i dirigenti generali; L. 1.500 nette giornaliere per il direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici; L. 1.600 nette giornaliere per il direttore generale dell'Amministrazione postelegrafonica. Dall'anno 1980, con le stesse decorrenze ed i medesimi criteri di erogazione indicati nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo, al personale di cui al primo comma il premio industriale e' corrisposto nelle seguenti misure giornaliere nette:

[2]Qualifiche

[3]Misura base

[4]Maggiorazione per dirigenza e funzioni equipollenti

[5]Primo dirigente

[6]3.300

[7]1.200

[8]Dirigente superiore

[9]3.400

[10]1.300

[11]Dirigente generale

[12]3.900

[13]1.400

[14]Direttore ASST

[15]4.200

[16]1.500

[17]Direttore generale Amministrazione PT

[18]4.700

[19]1.600

[20]Nei confronti del medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, computando, ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso annuale di incentivazione, l'indennita' di funzione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873~art2 · fonte su Normattiva