Art. 28 — Premio industriale
Al personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' corrisposto un premio industriale, commisurato alle responsabilita', ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate, nelle misure indicate rispettivamente nelle annesse tabelle A e B. Per le funzioni non espressamente richiamate nelle predette tabelle, l'equiparazione e' determinata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
