Art. 22 — Revisione del premio industriale
Con la procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, si provvede con decorrenza 1 gennaio 1979 alla revisione della disciplina del premio industriale, previsto dagli articoli 28 e 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti di spesa annua di lire 19.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di lire 1.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Testo vigente dal 7 aprile 1979
