Ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso alle qualifiche funzionali comprese nella quarta, quinta e sesta categoria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, riservati al personale delle categorie immediatamente inferiori, si prescinde dal possesso del titolo di studio:

  • a)per coloro che sono stati inquadrati in queste ultime categorie ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge 3 aprile 1979, n. 101;
  • b)per gli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)per coloro che saranno iscritti negli elenchi stessi a seguito di concorsi indetti entro quest'ultima data. Si prescinde, inoltre, dal possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi previsti dalla lettera a) del n. 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101. Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Testo vigente dal 24 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873~art7 · fonte su Normattiva