Disposizioni

Art. 4 — Accesso alla qualifica di vice dirigente

La lettera b) del numero 8) del primo comma dell' articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' sostituita dalla seguente: "b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale puo' partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria, nonche' quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire." I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art4 · fonte su Normattiva