Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonche' presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facolta' di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa. Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento a), la facolta' di cui al precedente comma e' limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici gia' banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. E' riconosciuta piena validita' ai concorsi pubblici banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980.

Testo vigente dal 24 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873~art8 · fonte su Normattiva