Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 6, per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del contingente degli uffici principali gia' espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 28 febbraio 1986
