Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, l'indennita' giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto c) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sara' stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennita' pensionabile e indennita' integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno. A partire dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennita' di cui al precedente comma verra' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita', dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-01-09;7~art3 · fonte del testo