Con le stesse modalita' stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 1, alle categorie di personale sottoelencate, escluso il personale provvisto di trattamento dirigenziale, e' corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di L. 10.000 mensili lorde:

  • a)dal 1° gennaio 1978: personale non insegnante dell'universita' e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
  • b)dal 1 ottobre 1978: personale docente della universita'. Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'applicazione dei benefici di cui al precedente comma, non operano le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 4 aprile 1977, n. 121.

Testo vigente dal 17 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-10;701~art2 · fonte su Normattiva