Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano, oltre che alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai consorzi universitari, alle opere e alle fondazioni universitarie, nonche' alle altre istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 30 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-11-10;868~art6 · fonte su Normattiva