Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, e' autorizzata la spesa di lire 171.500 milioni per l'anno finanziario 1978, per la copertura finanziaria della nuova disciplina relativa:

  • a)alla corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° ottobre 1978, di una somma di L. 10.000 mensili e di ulteriori benefici al personale in particolari situazioni, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale, nonche' di una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;
  • b)alla attribuzione dei benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Testo vigente dal 17 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-10;701~art1 · fonte su Normattiva