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La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 e' estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma e' pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda per stipendio ed eventuale indennita' di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, preso a base per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sara' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita' dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1978 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1978-12-14;798~art2 · fonte del testo