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Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, gli importi dei compensi fissati nella tabella allegato A alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni - tenuto conto della norma di cui al primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 - spettanti al personale indicato dal richiamato primo comma dell'articolo 15 della suddetta legge, sono corrisposti dal 7 settembre 1977 e dal 1 gennaio 1978 nella misura pari, rispettivamente, al 60 per cento e all'85 per cento con i criteri di cui all'articolo 2 della citata legge 3 luglio 1970, n. 483. Dal 1° luglio 1978 gli importi dei compensi di cui al primo comma spettanti al personale ivi indicato sono corrisposti fino al 100 per cento. Per le qualifiche e funzioni non previste nella tabella di cui al primo comma si provvede con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 3 della richiamata legge 3 luglio 1970, n. 483.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1978 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1978-12-14;798~art4 · fonte su Normattiva