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Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennita' pensionabile, non puo' superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennita' pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennita' sostitutiva; l'indennita' integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilita'; l'indennita' per gli addetti ai centri meccanografici; l'indennita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modifiche".
Testo in vigore dal 16 dicembre 1978 al 22 dicembre 2008
