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La disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento, stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, e' estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Le misure orarie dell'indennita' di trasferta, previste dal primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:
- 1)direttore generale, L. 970;
- 2)dirigente generale, L. 810;
- 3)dirigente superiore, primo dirigente, L. 680.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008
