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Tra il sesto comma dell'articolo 11 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ed il settimo comma del medesimo articolo 11, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, e' inserito il seguente comma: "Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008
