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Coloro che, con la qualifica di operaio, hanno prestato o prestano servizio per opere di manutenzione sulle strade statali, retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria manutenzione gravanti su capitoli di spesa del bilancio dell'ANAS, o in forma diretta in base alla legge 22 novembre 1961, n. 1248, possono, a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo dei cantonieri o degli operai dell'ANAS in base alle mansioni svolte, purche' nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio anche discontinuo per almeno dodici mesi. La durata del servizio prestato e le mansioni esercitate sono accertate dal capo dell'ufficio della viabilita' nella cui giurisdizione ha avuto luogo il servizio medesimo e devono risultare da atti certi in possesso dell'ANAS. Per l'inquadramento di cui al primo comma si prescinde dal limite di eta'.
Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008
