Art. 25 — Disposizioni particolari per la provincia di Bolzano
Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e' elevato a sei mesi. Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non puo' essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
