Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e' elevato a sei mesi. Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non puo' essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 570/1988

    Questione infondata
    19 maggio 1988

    La legge n. 797/1981 non è suscettibile di violare i principi di ripartizione etnica, in danno della Provincia di Bolzano, limitandosi a prorogare (da 3 a 6 mesi) la durata massima delle assunzioni straordinarie già disposte in base all'art. 3 della L. 1376/1965, senza alterare i presupposti e le finalità di quella disciplina, preordinate a soddisfare esigenze di servizio di carattere eccezionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 L. 1981 n. 797, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost.; 2, 89, 100 Statuto Trentino Alto Adige).

    Art. 3 cost. · Art. 6 cost. · Art. 25 Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art25 · fonte su Normattiva