Art. 132
[2]Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici locali nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni nel limite dei contingenti fissati di volta in volta dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni della carriera ausiliaria. Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dall'art. 125. Tale personale puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno solare e decade di diritto dal servizio al compimento di tale periodo e non puo' essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio. Al personale, assunto ai sensi del primo comma, spettano, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di IV categoria, le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonche' le competenze accessorie nei casi e nelle misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva