Nell'ambito, nei limiti e con i criteri fissati dall'accordo nazionale, possono essere stipulati accordi decentrati, a livello aziendale, aventi per oggetto metodi e condizioni di lavoro, ivi compresi i servizi sociali e l'articolazione dell'orario di lavoro, volti a migliorare l'efficienza e la produttivita' dei servizi. Gli accordi decentrati non possono prevedere erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette, anche se di tipo incentivate. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia. In particolare possono formare oggetto di accordi decentrati le materie seguenti:

  • a)organizzazione del lavoro e piani di mobilita' del personale;
  • b)piani di formazione e di aggiornamento del personale;
  • c)articolazione dell'orario di lavoro e dei servizi al pubblico;
  • d)utilizzazione delle scorte;
  • e)produttivita' e determinazione dei relativi indicatori;
  • f)ambienti di lavoro e sicurezza degli impianti;
  • g)servizi sociali a tempo libero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. Gli accordi decentrati sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Possono altresi' formarsi accordi a livello compartimentale o zonale nelle materie tra quelle suindicate, negli ambiti e con i criteri stabiliti negli accordi aziendali. Detti accordi sono approvati e resi esecutivi con ordinanza del direttore compartimentale per l'Amministrazione postelegrafonica e del capo dell'ispettorato di zona per l'ASST, sentiti, rispettivamente, il comitato tecnico-amministrativo e la commissione consultiva.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art27 · fonte su Normattiva