La somma indicata nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, gia' variata con legge 24 marzo 1980, n. 93, e' elevata, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativamente all'esercizio finanziario 1979, a L. 12.961.000.000, di cui L. 2.321.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio. All'onere di lire 211 milioni, derivante dall'applicazione del precedente comma, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativo all'esercizio finanziario 1981.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art32 · fonte su Normattiva