Dalla riduzione di 1/365 del compenso annuale di incentivazione, prevista dalla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, debbono intendersi escluse le domeniche e le festivita' infrasettimanali nonche' le giornate di riposo compensativo fruite ai sensi dell'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art34 · fonte su Normattiva