Art. 34 — Compenso annuale di incentivazione Interpretazione autentica
Dalla riduzione di 1/365 del compenso annuale di incentivazione, prevista dalla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, debbono intendersi escluse le domeniche e le festivita' infrasettimanali nonche' le giornate di riposo compensativo fruite ai sensi dell'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
