Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennita' giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 17, commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, a condizione che si tratti di uffici ubicati in localita' lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico-popolare. L'indennita' giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennita' prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, Sono abrogati l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, l'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art35 · fonte su Normattiva