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Il trattamento economico di cui al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge dalla legge 8 novembre 1982, n. 820, a richiesta del personale interessato puo' essere corrisposto come segue: il 30 per canto a titolo di anticipazione in valuta estera; il restante 70 per cento in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria dei militari o mensilmente direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate da ogni singolo interessato.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-02-20;11~art2 · fonte del testo