Art. 16 — Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre
Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,. 1092.
Testo vigente dal 11 agosto 1990
