Art. 1854 c.o.m. — Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre
Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre e' computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva