Art. 1854 c.o.m.Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre

Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre e' computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1854 · fonte su Normattiva