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Il contributo in conto interessi per mutui di cui al precedente articolo 1 non puo' essere superiore al 4 per cento annuo del capitale da rimborsare all'inizio di ciascun periodo di ammortamento e sara' corrisposto in via posticipata. Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura massima del suddetto contributo e' elevata al 5 per cento annuo.

Testo in vigore dal 16 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;913~art2 · fonte del testo