Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo, territorio facente parte dei comuprensori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art3 · fonte del testo