Provvedimento abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 155.
Abrogato dal 12 maggio 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 155.
Abrogato dal 12 maggio 1981
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1956 al 12 maggio 1981. 137 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In deroga a quanto e' previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione degli assegni e' prevista risiedono nello Stato del quale i lavoratori stessi sono cittadini. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori stranieri cittadini di Stati i quali provvedono ad un trattamento di reciprocita' in favore dei cittadini italiani ed ha effetto dalla stessa data di decorrenza con la quale il trattamento di reciprocita' e' attuato dal Paese del quale i lavoratori stessi sono cittadini. Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle Convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia ed altri Stati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 155
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1035~art1 · fonte del testo