Art. 1 — Familiari a carico
Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana. La qualita' di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
